Proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Ultima modifica 11 ottobre 2022

L’art. 142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali l’obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.

Le recenti modifiche normative al predetto art 142, comma 12 quater, del D.Lgs n. 285/92, apportate dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 hanno introdotto l’obbligo, in capo a ciascun ente locale, di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione.

Nella relazione sono indicati, con riferimento all'anno precedente:

  • l'ammontare complessivo dei proventi, come risultante dal Rendiconto di gestione approvato nel medesimo anno
  • gli interventi realizzati con tali risorse, con l’indicazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

 

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada), art. 142 comma 12-bis e quater, art. 208 comma 1;

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156

Anno 2021
11-10-2022
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