Eventuali riduzioni della tariffa

Ultima modifica 21 maggio 2024

Eventuali riduzioni della tariffa

Art. 3 lett. k del TITR Obblighi trasparenza tramite siti internet. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.08.2014 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 24.06.2021, n.100 del 30.12.2021 e n.114 del 29.12.2022, agli artt. 8, 21 e 23 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Art. 21)

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune: Riduzione del 30%. A partire dall’anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: Riduzione prevista dalle norme nazionali.

  1. b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
  2. c) Abitazioni non di proprietà occupate da famiglie formate esclusivamente da uno o più componenti ultra sessantacinquenni, con un ISEE inferiore a euro 7.500,00 riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
  3. d) Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui siamo presenti portatori di handicap con invalidità superiore al 75% e ISEE inferiore a euro 7.500,00 riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15,00% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto o il ritiro presso l’ente dell’apposito contenitore. Con apposita dichiarazione di impegnarsi a utilizzare in modo continuativo la compostiera stessa.

 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (Art.22)

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall’art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche: Nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, se istituiti, è previsto uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata. Lo sconto viene calcolato annualmente a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l’anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal carico TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l’incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta. L’ammontare dell’incentivo, se istituiti i centri di raccolta, nonché le quantità ponderate impiegate per la formazione di fasce graduate sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell’arco dell’anno solare, sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente per l’approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell’anno precedente. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l’incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta alcun diritto alla riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, alfine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico. Ai soggetti che nell’anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l’incentivo, non verrà riconosciuto alcuno sconto. Non è previsto il cumulo di pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilita annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

 

ALTRE AGEVOLAZIONI (Art.23)

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie: a) la tassa è ridotta del 30% nella quota fissa ed in quella variabile per le imprese appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) e Tabaccai (codice ATECO 472600) che, in possesso di autorizzazione per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 co. 6, lett. A) R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla predetta autorizzazione e non abbiano fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedano premi in denaro;

  1. b) per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino o abbiano creato nell’anno di tassazione almeno a n. 4 nuovi posti di lavoro, a tempo indeterminato, che permangano in servizio per almeno 12 mesi, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e di quella variabile;
  2. c) per i nuclei familiari giuridicamente costituiti da non più di 2 anni e che abbiano contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, che non siano proprietari di altri immobili e che abbiano un valore ISEE inferiore ad € 12.500,00 è prevista una riduzione del 20% sulla quota fissa e su quella variabile.

Ai sensi dell’art. 1, co. 660, L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: a) È prevista l’esenzione totale per i locali ed aree utilizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n° 460/1997, ed adibite a struttura residenziale per la cura ed assistenza sociale di anziani, disabili, malati e bambini in condizioni di disagio fisico, psichico ed economico, individuate con il supporto della competente Commissione consiliare e previo parere dell’Assistente Sociale, a condizione che nelle proprie iniziative pubbliche di rilevanza sociale, dietro autorizzazione, si avvalga del Patrocinio gratuito del Comune di Parabita, e che depositi annualmente, presso l’Ente, apposita relazione sui fini sociali e relativo bilancio nei termini della sua approvazione. Il Servizio Tributi verifica annualmente la sussistenza del diritto all’agevolazione mediante controlli sistematici.

 

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI (Art.8)

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero o riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero o riciclo del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato a recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero o riciclo così determinata “La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 per cento della quota variabile del tributo.

 

Allegati:

Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani 

Modulo trasmissione dati delle UND 

Richiesta di Riduzione Utenza Non Domestica 

Richiesta di Riduzione Utenza Domestica